Articolo 7 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130
Articolo 6Articolo 8
Versione
19 agosto 2010
Art. 7. (Diritti di utilizzo dei soggetti investitori delle infrastrutture di stoccagio) 1. I diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti investitori selezionali in esito alle procedure di cui all'articolo 6, si realizzano in misura corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari mediante una delle seguenti modalita':
a) sottoscrizione di un contratto di stoccaggio pluriennale di durata non inferiore ad anni cinque, rinnovabili per altri cinque anni, per la fornitura di un servizio di stoccaggio, anche di tipo aciclico, a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione con riferimento al costo effettivo medio di realizzazione e gestione relativo ai progetti; ovvero
b) sottoscrizione di un contratto che disciplina il diritto di utilizzo per la capacita' di stoccaggio corrispondente alla propria quota di partecipazione in forma di contitolarita' in uno o piu' progetti di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale in nuove concessioni di stoccaggio o in concessioni conferite ma non ancora operative alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte dai soggetti realizzatori all'Autorita' di regolazione per l'approvazione. I contratti di contitolarita' in una concessione di stoccaggio di cui al comma 1, lettera b), sono conformi ad un contratto tipo approvato con decreto del Ministero. 3. Alternativamente da quanto previsto dal comma 1, i soggetti investitori selezionati in esito alle procedure di cui all'articolo 6 sottoscrivono con il soggetto che realizza le nuove capacita' di stoccaggio un contratto tipo approvato dall'Autorita' di regolazione, sentito il Ministero, che disciplina:
a) le prestazioni ed i servizi che dovranno essere erogati dai soggetti realizzatori in esito alla realizzazione delle nuove infrastrutture di stoccaggio o al potenziamento di quelle esistenti e che sono oggetto di assegnazione attraverso le procedure di asta competitiva di cui al comma 5;
b) il diritto del soggetto investitore a vedersi riconosciuti i proventi derivanti dalle procedura di asta competitiva di cui al comma 5 corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari in esito alle procedure di cui all'articolo 6, al netto del 10 per cento destinato alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 5, secondo periodo;
c) i corrispettivi, sulla base dei costi medi effettivi di realizzazione e gestione, che il soggetto investitore deve riconoscere al soggetto realizzatore determinati sulla base di criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione con riferimento a quanto previsto al precedente articolo 6, comma 7, per le quote di infrastrutture dallo stesso finanziate: 4. I contratti di cui ai commi 1, lettera a), e 3, nonche' le obbligazioni derivanti dalle assegnazioni di cui all'articolo 6 possono essere ceduti dai soggetti investitori ad altri soggetti con i medesimi requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, solo a decorrere dall'entrata in esercizio delle capacita' di stoccaggio ad essi relative. 5. Al fine di consentire un'efficiente utilizzazione delle infrastrutture di stoccaggio e di consentire, al tempo stesso, ai soggetti investitori di usufruire senza ulteriori oneri dei servizi e delle prestazioni corrispondenti alla capacita' di stoccaggio dagli stessi finanziata, le prestazioni ed i servizi di stoccaggio disciplinati dai contratti di cui al comma 3 sono offerti annualmente al mercato sulla base di procedure di asta competitiva, svolte dal Gestore dei servizi energetici, in applicazione di regole definite dall'Autorita' di regolazione prevedendo il riconoscimento del corrispondente provento ai soggetti investitori sulla base di quanto previsto dai contratti di cui al medesimo comma 3. 6. L'Autorita' di regolazione definisce le regole delle procedure di asta competitiva di cui al comma 5 con l'obiettivo di:
a) massimizzare il provento delle procedure compatibilmente con quanto sub b);
b) limitare la partecipazione di ciascun soggetto, incluso il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, a non piu' del 40 per cento del totale della quantita' assegnabile attraverso le procedure di cui al presente comma. 7. I contratti di cui ai commi 1 e 3 prevedono la possibilita', per il soggetto investitore, di recedere senza oneri dalle obbligazioni derivanti dalle assegnazioni dell'articolo 6 e dall'impegno assunto almeno in uno dei seguenti casi, in quanto rilevanti:
a) qualora la nuova capacita' di stoccaggio non entri in operativita' entro il termine massimo di un anno rispetto a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 5, comma 4;
b) entro un termine di 3 mesi dal momento in cui il soggetto che realizza le nuove capacita' di stoccaggio comunichi il costo effettivo medio delle infrastrutture finanziate dal soggetto investitore ovvero qualora lo stesso costo medio, in corso di progetto, venga rettificato per un importo superiore al 20 per cento.

Entrata in vigore il 19 agosto 2010
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