a) equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacita' di stoccaggio corrispondente alle quote assegnate fosse immediatamente operativa, e
b) coerenti con un ciclo di stoccaggio di gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale. 2. Le misure di cui al comma 1, prevedono la possibilita', per i soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che ne facciano richiesta al Gestore dei servizi energetici di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacita' di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilita' di servizi definiti dall'Autorita' di regolazione che comprendano, la possibilita', per quantita' massime corrispondenti alle quote della nuova capacita' di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'articolo 7, di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale. Detti servizi, il cui avvio operativo e' reso compatibile con il ciclo di cui al comma 1, lettera b), in tempo utile per l'anno termico con inizio al 1° ottobre 2011, sono forniti dal Gestore dei servizi energetici, che puo' avvalersi dell'impresa maggiore di trasporto. A fronte di detti servizi, i soggetti investitori sono tenuti, oltre a quanto previsto al comma 6, a riconoscere al Gestore dei servizi energetici corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione a sconto, in ragione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio. 3. Il Gestore dei servizi energetici fornisce i servizi di cui al comma 2 aggregando le richieste dei soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), ed ottimizza le operazioni di fornitura del servizio di cui al medesimo comma, al fine di contenerne l'onere complessivo, avvalendosi anche di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera c), a carico del soggetto di cui al medesimo comma e all'articolo 6, comma 5. 4. Gli oneri relativi alla differenza tra il costo sostenuto dal Gestore dei servizi energetici per rendere disponibili i servizi di cui al comma 2 ed i corrispettivi applicati per i medesimi servizi sono sui inclusi nei corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalita' dei clienti finali del mercato del gas naturale. 5. Al fine di assicurare l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione, sono destinati dall'Autorita' di regolazione alla riduzione delle tariffe di distribuzione:
a) i proventi derivanti dall'offerta al mercato dei servizi corrispondenti al 10 per cento della quota dei diritti detenuti dai soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che si sono avvalsi delle misure di cui al comma 1. A tal fine i diritti detenuti dagli stessi soggetti investitori ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono ridotti di una quota pari al 10 per cento a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacita' di stoccaggio per un periodo pari al doppio del periodo per cui il soggetto medesimo si e' avvalso delle misure di cui al comma 1;
b) il 10 per cento dei proventi derivanti dalle aste competitive di cui all'articolo 7, comma 5, per un periodo pari al doppio del periodo per cui il soggetto medesimo si e' avvalso delle misure di cui al comma 1;
c) la differenza tra i proventi e i corrispettivi da riconoscere ai soggetti realizzatori derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, ultimo periodo;
d) gli eventuali importi compensativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). 6. Le misure di cui al comma 1 prevedono, altresi', la possibilita' per i soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), relativamente alla quota di capacita' di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio, di consegnare il gas naturale in mercati europei individuati dall'Autorita' di regolazione ovvero di riconoscere al Gestore dei servizi energetici corrispettivi corrispondenti a costi da sostenere per approvvigionare il gas naturale nei medesimi mercati. In tal caso i soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al Gestore dei servizi energetici anche corrispettivi specifici appositamente determinati dall'Autorita' di regolazione che riflettono i costi di trasporto da detti mercati.