Articolo 23 del Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26
Articolo 22Articolo 24
Versione
18 gennaio 1994
Art. 23. 1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici e' subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1994
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