Articolo 5 della Legge 20 febbraio 1958, n. 55
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 marzo 1958
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Versione
1 luglio 1962
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338))
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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