Art. 3.
L' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , viene sostituito dal seguente:
"I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35 non possono essere trasferiti ad ufficio giudiziario sito fuori della provincia di Bolzano se non a domanda, ferme restando le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'.
I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo".
L' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , viene sostituito dal seguente:
"I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35 non possono essere trasferiti ad ufficio giudiziario sito fuori della provincia di Bolzano se non a domanda, ferme restando le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'.
I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo".