Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 aprile 1980
Art. 3.
L' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , viene sostituito dal seguente:
"I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35 non possono essere trasferiti ad ufficio giudiziario sito fuori della provincia di Bolzano se non a domanda, ferme restando le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'.
I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo".
Entrata in vigore il 11 aprile 1980
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