Articolo 30 - Statuto Regione Umbria
Articolo 29Articolo 31
Versione
6 febbraio 1992
Art. 30.
1. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri regionali che non partecipano alle sedute del Consiglio regionale sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1992
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