Articolo 34 - Statuto Regione Umbria
Articolo 33Articolo 35
Versione
6 febbraio 1992
Art. 34.
1. Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1992
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