Articolo 22 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 341
Articolo 21Articolo 23
Versione
29 giugno 1971
Art. 22.
La Giunta delle elezioni

Alla convalida delle elezioni dei consiglieri provvede, a norma del regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni. La Giunta delle elezioni e' nominata nella prima seduta ed e' composta con criterio di proporzionalita' in base alla consistenza numerica dei Gruppi.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971