Articolo 2 del Decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13
Articolo 1Articolo 3
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27 gennaio 1983
Art. 2.
I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione di un'apposita contabilita' di tesoreria denominata: "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".
Detti maggiori introiti restano determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 275 miliardi.
Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare dalla suddetta contabilita' di tesoreria le somme occorrenti per la copertura del minor gettito derivante dalle oscillazioni nelle quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1983
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