Articolo 1 del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
Articolo 2
Versione
8 ottobre 1993
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Versione
1 dicembre 1996
Art. 1. Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissate:
a) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) ;
b) le modalita' di graduale realizzazione, nel sistema informativo del lavoro, dell'anagrafe dei lavoratori agricoli ove far confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai sensi del presente decreto o di altre disposizioni di legge;
c) le modalita' di accesso all'anagrafe da parte di associazioni sindacali e di categoria nazionali e territoriali;
d) le modalita' di collegamento ed integrazione con l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3.
4. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle camere di commercio, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni altra amministrazione pubblica di consentire l'acquisizione, a titolo gratuito, di dati riguardanti i lavoratori agricoli mediante collegamento telematico, ovvero tramite idoneo supporto informativo.
5. In attesa della completa realizzazione del predetto sistema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, i servizi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) per il primo impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative informazioni e per renderle disponibili per le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLAL. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
Entrata in vigore il 1 dicembre 1996
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