Art. 4. Prospetto di paga 1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all' art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 , e' esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della citata legge 5 gennaio 1953, n. 4 , e successive modificazioni ed integrazioni. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L' articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 , trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L' articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 , trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996".