Articolo 4 del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 ottobre 1993
>
Versione
1 dicembre 1996
Art. 4. Prospetto di paga 1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all' art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 , e' esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della citata legge 5 gennaio 1953, n. 4 , e successive modificazioni ed integrazioni. ((3))

-----------------



AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L' articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 , trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996".
Entrata in vigore il 1 dicembre 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente