Articolo 20 del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
Articolo 19
Versione
8 ottobre 1993
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Versione
1 dicembre 1996
Art. 20. S a n z i o n i (( 1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposiziooni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti. ))
Entrata in vigore il 1 dicembre 1996
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