Articolo 18 del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
Articolo 17Articolo 19
Versione
8 ottobre 1993
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537 ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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