Articolo 20 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220
Articolo 19Articolo 21
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23 ottobre 2002
Art. 20. Abrogazioni 1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19. Nota all' art. 20:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, del 14 dicembre 1947 , reca: "Provvedimenti per la cooperazione.".
Entrata in vigore il 23 ottobre 2002
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