Articolo 19 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220
Articolo 18Articolo 20
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23 ottobre 2002
Art. 19. Norme transitorie 1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 .
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 13 , 14 , 15 e 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 , portante "Provvedimenti per la cooperazione":
"Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritti:
a) tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
b) [la lettera b) e' stata soppressa dall' art. 6 della legge n. 127/1971 ].
Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe':
sezione cooperazione di consumo;
sezione cooperazione di produzione e lavoro;
sezione cooperazione agricola;
sezione cooperazione edilizia;
sezione cooperazione di trasporto;
sezione cooperazione della pesca;
sezione cooperazione mista.".
"Art. 14 (Procedura per l'iscrizione). - Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2437 del codice civile ;
2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attivita' professionale; ma se il numero dei soci e' superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovra' essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del consiglio di amministrazione, o di chi lo sostituisce, e di uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;
3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano. I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione.
Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce, e da uno dei sindaci. Il prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) siano state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile , e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondano a quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.".
"Art. 15 (Istituzione dello schedario generale). - Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonche' quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 .
Lo schedario e' tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre e' diviso per province. Lo schedario e' ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.".
"Art. 16 (Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio). - La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.".
Entrata in vigore il 23 ottobre 2002
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