Articolo 12 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 marzo 2010
Art. 12. Sanzioni relative al consulente alla sicurezza 1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.
4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza e' affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 12 marzo 2010
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