Articolo 4 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
Articolo 3Articolo 5
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12 marzo 2010
Art. 4. Paesi terzi 1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunita' europea e' autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell'ADR, nel RID e nell'ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalita' previste dagli articoli 6, 7 e 8.
Entrata in vigore il 12 marzo 2010
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