Articolo 9 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 marzo 2010
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Versione
22 giugno 2023
Art. 9. Ulteriori limitazioni in caso di incidente 1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di urgenza, limitazioni ulteriori possono essere adottate con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali altri Ministeri ((, agenzie ed enti)) interessati, ciascuna secondo i profili di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione.
Entrata in vigore il 22 giugno 2023
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