Articolo 10 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
Articolo 9Articolo 11
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12 marzo 2010
Art. 10. Disposizioni transitorie aggiuntive 1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE , sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le disposizioni contenute negli allegati all'ADR, RID, ADN e successive modificazioni, in merito all'uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere puo' essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle contemplate nei sopra citati allegati.
Note all' art. 10:
- Per la direttiva 2008/68/CE , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 12 marzo 2010
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