Articolo 33 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
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13 dicembre 2014
Art. 33. Allineamento definizione prima casa IVA - registro 1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le parole: «non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
Note all'art. 33:
- La Tabella A, Parte II, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Si riporta il testo del n. 21 della predetta Tabella A, Parte II, come modificato dal presente decreto legislativo:
«1-20) (Omissis).
21) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
22-41-quater) (Omissis)».
Entrata in vigore il 13 dicembre 2014
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