Articolo 52 - Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione
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21 settembre 1913

Art. 52.

(Art. 144, legge 20 marzo. 1865, allegato F).

I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitu' della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non e' determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, si intendera' stabilita a metri 5. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovra' dai proprietari essere lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Alle spese per le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale si provvede secondo la classe in cui la linea e' inscritta. Pero' i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, alle spese per lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale si provvede pure secondo la classe in cui la linea e' inscritta, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed materiali medesimi.
Entrata in vigore il 21 settembre 1913
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