Art. 10. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 .
2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575 , convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386 , nonche' la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , non si applicano ai servizi di linea cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Per effetto dell'abrogazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 , le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono fonte di diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575 , convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386 , nonche' la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , non si applicano ai servizi di linea cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Per effetto dell'abrogazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 , le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono fonte di diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea.