Articolo 2 del Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6
Articolo 1Articolo 3
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11 febbraio 2017
Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale 1. All' articolo 199, comma 3, del codice di procedura penale , approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «convivenza coniugale» sono inserite le seguenti: «o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso»;
b) alla lettera c) le parole: «cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 199 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto:
«Art. 199. (Facolta' di astensione dei prossimi congiunti). - 1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullita', avvisa le persone predette della facolta' di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi e' legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato.».
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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