Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 giugno 1981
Art. 6. Militari

Al personale ex sottufficiale delle Forme armate e agli ex sottufficiali, graduati e militari dei corpi di polizia, passati all'impiego civile dello Stato ai sensi dell' art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , il servizio militare e' riconosciuto nel livello d'inquadramento:
a) per intero quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni per la nomina all'impiego civile;
b) nella misura del 50 per cento quello eventualmente eccedente il periodo di cui al precedente punto a), con esclusione del servizio di leva.
Detti servizi seno riconosciuti sempre che non abbiano dato luogo a pensione.
Entrata in vigore il 20 giugno 1981
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