Articolo 87 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 86Articolo 88
Versione
15 gennaio 2000
Art. 87. Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema
di frodi pensionistiche 1. Nel primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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