Art. 24. Abolizione del principio di ultrattivita'
delle norme penali finanziarie 1. L' articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e' abrogato.
2. Sono altresi' abrogati l' articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 .
3. Non e' ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.
delle norme penali finanziarie 1. L' articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e' abrogato.
2. Sono altresi' abrogati l' articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 .
3. Non e' ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.