Articolo 58 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 57Articolo 59
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15 gennaio 2000
Art. 58. Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema
di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari
alla pubblica decenza 1. Nell' articolo 725 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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