Art. 8. Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio
per mancanza dei requisiti igienico-sanitari 1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento e' immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall' articolo 517-bis del codice penale , dall' articolo 12-bis e dal primo comma dell' articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283 .
per mancanza dei requisiti igienico-sanitari 1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento e' immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall' articolo 517-bis del codice penale , dall' articolo 12-bis e dal primo comma dell' articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283 .