Provvedimento: […] 689/1991 (cui la ricorrente fa erroneo riferimento, e ciò anche relativamente all'importo massimo realmente previsto dalla detta norma, che prevede, infatti, la sanzione pecuniaria tra una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000, nessun limite massimo per le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo, essendo, il primo comma della norma in esame, stato modificato prima dall'art. 96 del D.Lgs. n. 507/1999, poi dall'art. 3, comma 63, della L n. 94/2009), bensì dall'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999, con le modifiche di cui alla L.R. Lazio 27/2006 (Finanziaria regionale 2007) e con la successiva aggiunzione di cui all'art. 6, ottavo comma ,della L.R. Lazio
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