Articolo 49 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 48Articolo 50
Versione
15 gennaio 2000
Art. 49. Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema
di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza 1. L' articolo 666 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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