Art. 71. Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale 1. Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, ((dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155,)) e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 115 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma dell'articolo 115 le parole "tali pene" sono sostituite dalle parole "tali sanzioni";
c) nel primo comma dell'articolo 116 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
a) nel primo comma dell'articolo 115 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma dell'articolo 115 le parole "tali pene" sono sostituite dalle parole "tali sanzioni";
c) nel primo comma dell'articolo 116 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".