Articolo 100 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 99Articolo 101
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15 gennaio 2000
Art. 100. Applicabilita' delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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