Articolo 95 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 94Articolo 96
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15 gennaio 2000
Art. 95. Principio di specialita' 1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' sostituito dal seguente:
"Ai fatti puniti dagli articoli 5 , 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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