Art. 104. Disposizioni concernenti le competenze delle regioni
e degli enti locali 1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997 .
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.
e degli enti locali 1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997 .
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.