Articolo 52 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 51Articolo 53
Versione
15 gennaio 2000
Art. 52. Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema
di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina 1. L' articolo 677 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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