Art. 28. Depenalizzazione del reato di emissione
di assegno senza autorizzazione 1. L' articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Emissione di assegno senza autorizzazione). - 1.
Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .".
di assegno senza autorizzazione 1. L' articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Emissione di assegno senza autorizzazione). - 1.
Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .".