Articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 gennaio 2000
Art. 10. Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione 1. Nell' articolo 1162 del codice della navigazione le parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
2. L' articolo 1163 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";
b) nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
3. Nell' articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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