Articolo 30 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 gennaio 2000
Art. 30. Competenza 1. L' articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Autorita' competente). - 1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie e' competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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