Articolo 54 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 53Articolo 55
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15 gennaio 2000
Art. 54. Modifica dell'articolo 688 del codice penale,
in tema di ubriachezza 1. Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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