Articolo 51 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Articolo 50Articolo 52
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15 gennaio 2000
Art. 51. Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema
di rovina di edifici o di altre costruzioni 1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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