Articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Articolo 14Articolo 18
Versione
24 settembre 2015
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Versione
27 gennaio 2022
Art. 16. Concessione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse ((dall'INPS)) .
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2022
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