Articolo 8 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Articolo 7Articolo 9
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Art. 8.


(Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa).

1. Il lavoratore che svolge attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all' articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.
2-bis. ((Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attivita' lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2)) .
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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