Articolo 11 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Articolo 10Articolo 12
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24 settembre 2015
Art. 11. Causali 1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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