Articolo 6 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Articolo 4Articolo 7
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24 settembre 2015
Art. 6. Contribuzione figurativa 1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione globale cui e' riferita l'integrazione salariale.
2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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