DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75
genzia Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 277 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni "prima casa" per l'acquisto nuova abitazione, prima della vendita di immobile sito nel medesimo comune, acquistato mortis causa usufruendo agevolazioni ex articolo 69, comma 3 legge n.342 del 2000.i Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO Il Notaio Dott.XXX fa presente di essere stato incaricato della stipula di un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo posto nel Comune di ALFA …
Leggi di più…Il decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, reca agevolazioni tributarie ai fini dell\'imposta di registro, dell\' imposta sul valore aggiunto, dell\'imposta sull\'incremento di valore degli immobili, nonche\' delle imposte ipotecaria e catastale concernente gli acquisti delle unita\' immobiliari non di lusso adibite ad abitazioni dell\'acquirente. Il successivo decreto legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, contiene, all\'art. 16, disposizioni in materia di edilizia abitativa, relativamente alle suindicate imposte. Il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, …
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