Articolo 2 del Decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 marzo 1980
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Versione
12 agosto 1982
Art. 2.

In attesa dell'emanazione delle nuove norme di attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297 , e dell'espletamento delle istruttorie relative all'aggiornamento della sovvenzione annua di esercizio, il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' autorizzato ad erogare alle ferrovie in regime di concessione, sentito il Comitato tecnico interministeriale di cui all' art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297 , acconti sino al limite massimi dell'80 per cento delle maggiori perdite annue di esercizio effettivamente verificatesi rispetto a quelle considerate per la determinazione della sovvenzione annue gia' accordata.
Tali acconti, concedibili anche sulle presunte perdite di esercizio dell'anno 1980, saranno recuperati in sede di determinazione della nuova sovvenzione annua. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 27 comma 1) che "la disposizione di cui all' articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66 , convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176 , va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 8
giugno 1978, n. 297 ."
Entrata in vigore il 12 agosto 1982
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