Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 1983
Art. 16.
L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
"Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali. - Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1983
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