Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1983
Art. 12.
L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
"Speciali modalita' di pagamento. - Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione.
L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.
L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione.
L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1983
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