Articolo 2 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 ottobre 1935
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15 giugno 1947
Art. 2. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 MAGGIO 1947, N. 436))
Entrata in vigore il 15 giugno 1947
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