Art. 91.
Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di eta' o di invalidita' richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valor capitale corrispondente.
Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di eta' o di invalidita' richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valor capitale corrispondente.