Articolo 91 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 90Articolo 92
Versione
26 ottobre 1935
Art. 91.

Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di eta' o di invalidita' richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valor capitale corrispondente.


Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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